Attivo dal 14 giugno il numero di pubblica utilità 1500 al quale risponderanno medici ed esperti del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità per fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito alle novità introdotte dal recente decreto legge in materia di vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni.
Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 16.00.
Il decreto legge estende da 4 a 12 le vaccinazioni obbligatorie previste, includendo oltre alla vaccinazione anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica e anti-epatite B anche l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-varicella, in ragione della loro elevata contagiosità.
Tutte le 12 vaccinazioni sono gratuite, perché già inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Le dodici vaccinazioni devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017, mentre ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita.
Lo schema sintetico degli obblighi vaccinali, in relazione all’anno di nascita è riportato di seguito:
- per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; antipoliomielite; anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’antiHaemophilus influenzae tipo b, che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva” e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29-7-1999 – suppl. n. 144);
- per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale n.86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C;
- i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, bisognerà effettuare l’antimorbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’anti-meningococcica B e l’anti-varicella.
Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione nel tempo, l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali.
Il recupero dei soggetti non vaccinati
Nei Piani di prevenzione vaccinale viene riportato il calendario ottimale a partire dal 61° giorno di vita. Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini.
Immunizzazione a seguito di malattia naturale. Omissione e differimento
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale (nello specifico poliomielite, difterite, epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite, varicella), che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:
- presentando i risultati di un test diagnostico che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia, corredato dall’attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta che i risultati del test di laboratorio sono indicativi di pregressa malattia;
- presentando copia della relativa notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal sanitario che ha diagnosticato il caso, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990; tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata.
Nel caso di malattia da meningococco B o C, la vaccinazione del soggetto è comunque indicata alla dimissione del caso e, quindi, è obbligatoria anche per chi abbia già avuto la malattia. La vaccinazione anti-tetanica è obbligatoria anche nel caso di pregressa malattia naturale in quanto l’avere contratto il tetano non garantisce immunità permanente. Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.
Per quali soggetti risulta controindicato il vaccino?
In linea generale, la somministrazione di qualsiasi vaccino è controindicata solo per i soggetti che abbiano avuto una pregressa reazione allergica grave (anafilassi) ovvero con rischio di vita, a uno dei componenti del vaccino o a una precedente dose. Una malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre, può richiedere precauzione nell’esecuzione della vaccinazione (vaccinazione in ambiente protetto) o, più semplicemente, un posticipo della vaccinazione fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea). Una controindicazione temporanea non esonera in modo definitivo dall’obbligo vaccinale. Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni, dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.
Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale
La ASL territorialmente competente ha un ruolo centrale nella prevenzione e nella verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e nel percorso che da tale verifica prende avvio. In linea generale, ciascuna ASL, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, contatta i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori e i tutori vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del pediatra di libera scelta – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione. Nell’ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori non si presentino al colloquio ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al figlio minore, l’azienda sanitaria locale contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che ove non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale entro il termine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento.
Viceversa, non incorrono in sanzioni i genitori e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente della violazione dell’obbligo vaccinale, nel termine indicato nell’atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età e correttamente riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali controindicazioni temporanee.
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Fonte: www.salute.gov.it