In Italia la sanità è gestita a livello regionale: è questo il motivo per cui, nonostante le norme a livello nazionale introdotte dal decreto del ministero della Salute alla fine del 2015, ogni Regione ha la possibilità di legiferare in materia.

Fermo restando che, come abbiamo già visto nel post sulla cannabis in farmacia, la cannabis in Italia è prescrivibile per qualsiasi patologia per la quale ci siano studi scientifici accreditati ed acquistabile in tutto il Paese a pagamento nelle farmacie che effettuano questa preparazione, ad oggi le regioni italiane che hanno introdotto dei provvedimenti che riguardano l’erogazione di medicinali a base di cannabis sono diverse.

Le uniche 4 regioni italiane che non hanno ancora emanato leggi, norme o provvedimenti per regolare il settore sono Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Sardegna, dove a giugno 2017 è stata depositata una proposta di legge.

Le normative regionali convergono tutte nel disciplinare l’erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (SSR) per alcune patologie indicate, ma sotto altri aspetti presentano, però, una notevole disomogeneità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano semplicemente a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali. Di seguito uno schema delle situazioni regione per regione.

Come si comportano le Regioni in materia di cannabis

Vediamo in breve come si comportano le Regioni italiane quando si ha a che fare con la Cannabis a uso terapeutico.

Abruzzo

Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato il 4 gennaio 2014 la legge sulla cannabis entrata definitivamente in vigore a fine 2016. Secondo le disposizioni di tale provvedimento i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico della Regione, da medici specialisti del SSR (servizio sanitario regionale) e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista, per le seguenti patologie dopo aver provato i trattamenti tradizionali: riduzione del dolore associato a spasticità; riduzione del dolore cronico e con esclusione del dolore nella fibromialgia; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.

A ciò, si aggiunge il Decreto emesso dal Ministero della Salute in data 9 novembre 2015 in ragione del quale è approvato l’uso di Cannabis per il trattamento della sintomatologia associata a Sclerosi Multipla, inappetenza nelle persone affette da anoressia e stati di malessere riconducibili a trattamenti antitumorali.

Basilicata

La legge regionale della Basilicata (“Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”) è stata approvata l’ 11 luglio 2014. Il testo prevede che la somministrazione dei farmaci cannabinodi per finalità terapeutiche possa avvenire in ambito ospedaliero, in ambito domiciliari e nelle strutture sanitarie private accreditate, e che sia effettuata nei limiti del budget aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale. La somministrazione in ambito domiciliare può avvenire su prescrizione del Medico di Medicina Generale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (senza specificare per quali patologie), sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista ospedaliero che ha in cura il paziente. La legge impegna la Giunta regionale a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori sanitari.

Segue, nel 2017, la trasmissione da parte di Regione Basilicata, a medici e farmacisti, del documento emanato dal Ministero della Salute nell’ambito delle raccomandazioni sulla prescrizione e preparazione dei prodotti a base di cannabis e in particolare della  FM2 (Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze). La sostanza può, quindi, essere prescritta da qualsiasi medico regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici e dagli specialisti della marijuana medica.

Campania

In Campania la legge regionale è stata approvata nel 2016. L’uso dei cannabinoidi è stato ammesso come trattamento per diversi sintomi (nausea, vomito, dolore, spasmi muscolari) e patologie come: disturbi d’ansia, disturbi post-traumatici da stress, diabete, artrite reumatoide. Ma anche sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, dolore cronico, effetti da chemioterapia e radioterapie a da Hiv.
La cannabis in Campania sarebbe a carico della Regione senza limitazioni di patologie e senza far distinzione tra utilizzo in ambito ospedaliero o domiciliare. Il problema è che la legge non è ancora stata attuata.

A distanza di tempo, possiamo dirvi che la Giunta Regionale ha successivamente dato esecuzione alla legge con una delibera del luglio 2017 e con due decreti attuativi. Quest’atto ha dato modo di definire le modalità di accesso e la rimborsabilità della cannabis terapeutica. In ambito di rimborsi e facendo riferimento al Decreto dirigenziale numero 123-2019, la cannabis terapeutica è a carico del Servizio Sanitario Regionale nei seguenti casi.

  • Trattamento del dolore cronico.
  • Attenuazione movimenti involontari di corpo e volto nella sindrome di Gilles de la Tourette.
  • Stimolazione dell’appetito per pazienti anoressici, soggetti con HIV e pazienti oncologici.
  • Trattamento antivertigini, nausea e vomito conseguenti a chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV.
  • Sintomatologia sclerosi multipla.

Emilia Romagna

La legge regionale in Emilia Romagna era stata approvata nel 2014 ma la delibera con il decreto attuativo è arrivata nel 2016. L’erogazione a carico del servizio sanitario regionale è prevista solo per la riduzione del dolore in favore di pazienti affetti da sclerosi multipla e del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza ai trattamenti convenzionali. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del cittadino.

In questa regione è sufficiente la prescrizione del medico di base per accedere alla dispensazione di cannabis gratuitamente; non serve quindi piano terapeutico.

In Emilia Romagna, a differenza di altre regioni, sono mutuabili tutte le varietà di cannabis: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica, Bedrolite, FM2. I residenti potranno ritirare nelle farmacie territoriali emiliane le preparazioni,  corrispondendo un eventuale ticket (dovuto in base al reddito), consegnando la ricetta elettronica redatta da qualsiasi medico (anche fuori regione).

Le preparazioni che rientrano nella mutuabilità sono cartine per decotto, cartine per vaporizzazione ed estratti (olio e resina).

Il medico dovrà registrarsi al portale regionale SOLE (sanità on line) ed emettere, previa valutazione clinica del paziente, la ricetta elettronica dove sono riportati la causa della prescrizione, il dosaggio somministrato e la modalità d’assunzione. Nella prescrizione si fa, inoltre, riferimento a un quantitativo di cannabis tale da garantire una terapia di 30 giorni e, allo scadere del mese, la prescrizione deve dunque essere rinnovata.

Friuli-Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia la legge regionale sulla cannabis a livello medico è stata approvata nel 2016. L’accesso gratuito ai cannabinoidi sarà possibile solo per precise patologie: la riduzione del dolore associato a spasticità in caso di sclerosi multipla o malattie neurodegenerative come la Sla, per il trattamento della sindrome di Tourette, per l’analgesia del dolore cronico neuropatico, per la riduzione del dolore cronico terminale. L’inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del SSR (servizio sanitario regionale) avviene sulla base di una prima prescrizione effettuata dai centri specialistici ospedalieri pubblici e privati inseriti nella rete delle cure palliative e della terapia del dolore. La terapia potrà quindi proseguire a livello domiciliare grazie alla prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dai centri specialistici. La Regione si impegna a promuovere periodicamente iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione al fine di favorire la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi. Ad oggi sul sito della Regione però ancora campeggia la scritta: “Non sono presenti regolamenti d’attuazione dell’iter della legge”.

Vi aggiorniamo. A fronte di una richiesta firmata da poco meno di 3500 pazienti e presentata, nel febbraio 2022, dinnanzi alla Giunta Regionale dall’Associazione dei Diritti del Malato, anche le persone affette da gravi malattie possono trovare sollievo alla loro sofferenza nell’olio di cannabis mutuabile.

Lazio

Con il decreto 151, approvato il 21 aprile 2017 e firmato dal commissario della Sanità e presidente della Regione Nicola Zingaretti, anche nel Lazio è stata approvata una legge che regolamenta la cannabis terapeutica. Saranno solamente 3 le categorie di pazienti a cui potranno essere prescritti medicinali a base di cannabis in maniera del tutto gratuita tramite il Servizio Sanitario Regionale che si farà carico dei costi e sono tutte inerenti al dolore cronico in diverse patologie: per il dolore cronico legato a spasticità “di grado moderato severo, in pazienti affetti da sclerosi multipla, non adeguatamente controllato con terapie convenzionali”, con la prescrizione del neurologo; per lenire il dolore per lesione del midollo spinale “non adeguatamente controllato con le migliori terapie analgesiche farmacologiche a base di oppioidi” o nei casi in cui ci sia intolleranza a quelle terapie, anche in questo caso serve la prescrizione del neurologo. Per ridurre il dolore del paziente oncologico, sempre in caso di inefficacia o intolleranza di altri farmaci, “su prescrizione degli specialisti di cure palliative”.

La varietà di cannabis prescrivibile gratuitamente nella Regione Lazio, ovviamente destinata ai soli residenti, è la varietà FM2. Prevista la dispensazione di cartine per decotto e cartine per vaporizzazione direttamente dalle ASL o ospedali dietro piano terapeutico redatto da uno specialista.

Non è previsto alcun ticket per la cannabis mutuabile.

Tutti gli altri pazienti ai quali verrà prescritta la cannabis terapeutica (su ricetta non ripetibile) la troveranno a pagamento nelle farmacie galeniche che effettuano questo tipo di preparazione.

A tutto segue l’aggiornamento facente riferimento al Decreto del 2018 secondo il quale possono richiedere il rimborso di quanto speso anche i soggetti affetti da:

  • forme di dolore resistente ad altri trattamenti farmacologici;
  • disordini che causano spasticità e sono resistenti ad altre terapie farmacologiche;
  • malattie rare certificate dai centri di riferimento regionali e per le quali non siano previste alternative terapeutiche.

Liguria

In Liguria nel 2016 è stato pubblicato un regolamento per la somministrazione dei cannabinoidi a livello regionale secondo il quale pazienti devono rivolgersi al centro di medicina del dolore e cure palliative dell’Asl di appartenenza o nell’area metropolitana di Genova e che le farmacie delle aziende e enti ospedalieri possono erogare medicinali prescritti dagli specialisti delle stesse aziende. Per i pazienti sotto i 25 anni, invece, la prescrizione è demandata al Gaslini.

Nel giugno 2017, il Consiglio Regionale approva l’ordine dl giorno numero 215 autorizzando la somministrazione del medicinale a carico del servizio sanitario regionale previa consulto con un medico specialista ospedaliero.

Segue una delibera del 2018 in virtù della quale viene aggiornato l’elenco delle preparazioni a base di cannabinoidi a cui i pazienti hanno accesso gratuito.

  • Nausea, vomito e dolori riconducibili a neoplasie e terapie antitumorali.
  • Perdita dell’appetito e di peso nei pazienti con HIV.
  • Dolore muscolare da spasticità nei pazienti mielolesi o con patologie neurologiche o fibromialgia.
  • Fatigue e disturbi dell’umore nel paziente oncologico ed “end-stage”.
  • Dolore cronico.

Lombardia

In Lombardia una vera e propria legge non è mai stata approvata. In Lombardia, la cannabis è disponibile a pagamento per tutti i cittadini e attualmente non è prevista dispensazione a carico del servizio sanitario regionale.

Possiamo finalmente dirvi che, nel 2018, Regione Lombardia ha stabilito (Deliberazione N°XI/491del 02/08/2018) le regole per la rimborsabilità della cannabis terapeutica con conseguente presa in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale.

Vengono così individuate sette diverse condizioni per le quali la cannabis terapeutica è rimborsabile:

  • dolore cronico e neurogeno;
  • spasticità associata a dolore;
  • nausea e vomito riconducibili a chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV;
  • perdita di appetito, dovuta a cachessia, anoressia, tumori o AIDS;
  • sintomatologia del glaucoma;
  • movimenti involontari del corpo e del volto tipici della sindrome di Gilles de la Tourette.

I lombardi che necessitano di cannabis terapeutica a carico del Servizio Sanitario Regionale devono essere, inoltre, in possesso delle esenzioni per le seguenti malattie:

  • paziente oncologico;
  • sclerosi multipla;
  • glaucoma;
  • anoressia nervosa;
  • infezioni da HIV;
  • terapia del dolore;
  • sindrome di Gilles de la Tourette (codice L99).

Attenzione: perché la prescrizione sia rimborsabile, è necessario che venga preparato un Piano Terapeutico della durata massima di mesi 6 e lo stesso deve essere redatto da uno specialista in servizio, presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, nelle Unità Operative di  Anestesia e Rianimazione; Centri di Terapia del Dolore di primo e secondo livello e Ambulatori di Terapia del Dolore; Neurologia; Malattie Infettive; Oncologia; Medicina Interna; Oculistica; Reumatologia; Pediatria; Ematologia; Psichiatria/Neuropsichiatria e Radioterapia.

Marche

Nelle Marche la legge regionale era arrivata nel 2013, ma non è mai stata attuata. Ad ogni modo la Commissione Sanità del Consiglio regionale delle Marche ha da poco approvato il testo di legge sull’uso terapeutico della cannabis nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Dal 2017, anche i pazienti residenti nelle Marche possono ottenere la cannabis terapeutica gratuitamente grazie all’erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

La rimborsabilità delle preparazioni a base di cannbis terapeutica riguarda:

  • trattamento sintomi spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla;
  • analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale);
  • analgesia nel dolore cronico;
  • trattamento di nausea, vomito e vertigini causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV;
  • stimolazione dell’appetito nella cachessia, anoressia (anche nervosa), o nei pazienti oncologici o affetti da AIDS;
  • azione ipotensiva nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
  • riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Per la prescrizione a carico del SSR, bisogna tuttavia rivolgersi a neurologi, oncologi, infettivologi, terapisti del dolore o oculisti.

Piemonte

Le patologie per le quali possono essere prescritte preparazione a base di cannabis a carico dell’SSR sono: analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali; analgesia nel dolore cronico quando trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.

Preparazioni a base di cannabis possono essere prescritte anche dal medico di base, ma solo dopo la redazione del Piano Terapeutico da parte dello specialista ospedaliero. Quest’ultimo avrà facoltà di attivare il percorso domiciliare che consentirà al paziente di recarsi dal proprio medico di base e ottenere la ricetta. Una volta in possesso della ricetta medica, il paziente potrà recarsi in farmacia e ottenere la preparazione. Il paziente non dovrà corrispondere alcun ticket.

Tutte le varietà di cannabis sono mutuabili in piemonte: Bedrocan, Bediol, Bedrobinol, Bedica, Bedrolite, FM2 , unicamente però nelle forme di cartine per decotto o vaporizzazione.

Aggiungiamo una breve nota perché hanno diritto alla cannabis terapeutica anche tutte le persone affette da patologie per le quali vi siano chiare evidenze scientifiche circa l’efficacia dei prodotti a base di cannabinoidi. Il tutto sempre previo parere medico.

Puglia

La legge pugliese dispone che il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero è rimborsabile dal Servizio Sanitario regionale per le seguenti patologie: l’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistenti alla terapia tradizionale; l’analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antiinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rilevato inefficace; l’effetto anticinetosico e antiemetico nella nausea e vomito causati da chemioterapia , radioterapia, terapia per Hiv, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l’effetto stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici, affetti da Aids, e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapia convenzionali; la riduzione dei movimenti nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Le condizioni per la rimborsabilità prevedono che l’inizio del trattamento avvenga in ambito ospedaliero e quindi che sia prescritta da uno specialista autorizzato all’interno di un piano terapeutico. È prevista la gratuità anche dopo la dismissione per garantire la continuità terapeutica. Ad ogni modo fare riferimento alla propria AUSL perché la situazione può variare da provincia a provincia.

È di recente sperimentazione la possibilità di prescrivere la cannabis a uso terapeutico anche in presenza di parckinsonismi atipici, epilessia resistente al farmaco, autismo, ADHD e disturbi comportamentali in soggetti affetti da demenza.

Sardegna

In Sardegna è stata presentata una nuova proposta per una legge regionale. Si tratta di un nuovo tentativo dopo la bocciatura, lo scorso 24 maggio, di un altra proposta di legge.

Possiamo finalmente dirvi che, dal 21 marzo 2018, la cannabis terapeutica è rimborsabile, ma solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni.

  • Analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale).
  • Analgesia nel dolore cronico in particolare nel dolore neurogeno.
  • Trattamento vertigini, nausea e vomito causati da trattamenti antineoplastici e terapie per l’AIDS.
  • Stimolazione dell’appetito in cachessia, anoressia, inappetenza in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa.
  • Effetto ipotensivo nel glaucoma.
  • Riduzione dei movimenti involontari nella sindrome di Gilles de la Tourett.

In Sardegna, la prescrizione spetta al medico specialista o al medico curante. Prima bisogna però trasmettere, al Servizio Farmaceutico della ASSL di competenza territoriale, il consenso informato del paziente. La prescrizione dura al massimo 30 giorni e deve contenere anche chiare precisazioni circa la via di somministrazione, la dose e il numero di somministrazioni giornaliere.

Sicilia

In Sicilia la cannabis è stata disciplinata nel 2014 con una delibera sull’ “Erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche” che prevedeva la rimborsabilità dei farmaci a base di cannabis se prescritti in ambito ospedaliero, ma non è mai entrata in vigore. Ad oggi i pazienti si recano ad acquistarla a proprio carico nelle farmacie.

In virtù del Decreto Regionale del gennaio 2020, la cannabis terapeutica può essere acquistata a carico del servizio sanitario pubblico quando necessaria per:

  • attenuazione del dolore cronico da moderato a severo e refrattario alle terapie farmacologiche attualmente disponibili;
  • riduzione del dolore associato a spasticità refrattaria ad altri trattamenti in alcuni pazienti affetti da Sclerosi Multipla;
  • attenuazione del dolore neuropatico nel caso in cui il paziente sia resistente al trattamento convenzionale o presenti intolleranza.

La rimborsabilità della cannabis medica è garantita solo previa redazione del Piano Terapeutico da parte di uno specialista in servizio presso le Aziende Sanitarie Pubbliche siciliane ed esclusivamente in ambiente ospedaliero nelle Unità Operative di Anestesia-Rianimazione, Centri Terapia del Dolore e Neurologia.

Toscana

La Toscana è stata la prima regione a creare una legge sulla cannabis terapeutica nel 2012, con alcune modifiche apportate nel 2014 che hanno tra l’altro consentito che potesse essere prescritta da tutti i medici, anche da quello di base. Il trattamento a carico dell’SSR è previsto per pazienti affetti da dolore neuropatico, dolore oncologico, sindorme di Tourette e sclerosi multipla; deve iniziare in strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate dietro prescrizione di uno specialista (il quale redige un piano terapeutico) e può proseguire anche in ambito domiciliare; il medico di base non è autorizzato alla prescrizione in questa regione. Il paziente ritirerà la preparazione direttamente presso la AUSL di residenza del paziente senza corrispondere alcun ticket.

Le specialità di cannabis prescrivibili gratuitamente in Toscana sono Bedrocan, Bediol e FM2. Le altre a pagamento.

Trentino-Alto Adige

L’unico provvedimento è una delibera della provincia autonoma di Trento del 31 maggio 2016 che prevede la prescrizione a carico del servizio sanitario provinciale per 3 condizioni mediche: analgesia nella spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla resistente ad altri trattamenti e nelle lesioni midollari e l’analgesia nel dolore neuropatico o nel dolore oncologico terminale.

In Alto Adige, la cannabis è diventata mutuabile nel 2018 e questo ha rappresentato, come confermano molti pazienti intervistati dal quotidiano Alto Adige, una vera e propria vittoria per chi combatte ogni giorno contro disordini cronici. Permane, tuttavia, anche a fronte di problemi di carattere burocratico una certa difficoltà nel reperire medici che rilascino la relativa ricetta. Molti di loro non sono infatti ancora sufficientemente formati sui diversi usi terapeutici della cannabis.

Umbria

Il consiglio regionale dell’Umbria nel testo approvato il 17 aprile 2014 (Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi) ha stabilito che l’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili che in ambito domiciliare. La spesa per tali farmaci resta a carico del Servizio sanitario regionale solo qualora il medico prescrittore sia alle dipendenze del Servizio sanitario regionale e utilizzi il ricettario del Servizio sanitario regionale. Il testo dispone, inoltre, l’istituzione di un apposito comitato tecnico-scientifico volto a formare gli operatori del comparto sanitario e informare, tramite campagne dedicate, i pazienti umbri.

Valle D’Aosta

In Valle D’Aosta il via libera alla cannabis terapeutica è arrivato all’inizio del 2016 tramite una circolare firmata dall’Usl per informare i medici sulla possibilità di prescrivere questi preparati, come previsto dal decreto del ministero dello Salute del 9 novembre 2015. Non è presente una legge regionale.

Veneto

In Veneto il consiglio regionale ha approvato un provvedimento che dispone che i medicinali cannabinoidi possano essere prescritti, con oneri a carico del Servizio sanitario dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista. Gratuità prevista solo in questi casi a patto che le terapie convenzionali non abbiano funzionato: analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato severo in pazienti con sclerosi multipla; analgesia nel dolore cronico correlato a spasticità di grado moderato severo in pazienti con lesione del midollo spinale; analgesia nel dolore neuropatico cronico, di grado moderato severo; analgesia nel paziente oncologico sintomatico con dolore cronico, di grado moderato severo.

La delibera datata 2019 concede la rimborsabilità anche nei seguenti casi:

  • effetto antivertigini, anti nausea e antivomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV;
  • stimolante dell’appetito in caso di cachessia, anoressia (comprese le forme nervose) e pazienti oncologici o affetti da AIDS;
  • effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
  • riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Cannabis terapeutica: tiriamo le somme 

Il decreto ministeriale del 23 gennaio 2013 ha di fatto autorizzato i medici a prescrivere la cannabis terapeutica nell’ambito del trattamento di determinate patologie. Ma che cosa è accaduto in questi dieci anni esatti? Ecco, gli avvenimenti più importanti.

  • Messa in commercio di almeno una decina di varietà di cannabis medica provenienti soprattutto da Canada, Olanda e Danimarca.
  • Frequente difficoltà di accesso al prodotto da parte degli aventi diritto per motivi vari come la disparità di gestione e trattamento tra le Regioni e problemi di approvvigionamento.
  • Introduzione di una circolare del settembre 2020 che vieta, di fatto, alle farmacie galeniche di spedire ai pazienti i prodotti a base di cannabis. Sedici farmacisti hanno presentato regolare ricorso e permangono in attesa che il Consiglio di Stato si esprima in merito a ciò.
  • Sottostima da parte del Ministero circa il fabbisogno nazionale e grandi incognite sui numeri della produzione italiana di cannabis a uso terapeutico.
Fonte: www.cannabisterapeutica.info

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