Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano

(G.U. Serie Generale , n. 278 del 29 novembre 2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come
«Testo unico»;
Visto l’art. 75, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen e in particolare il comma 1, che prevede la possibilita’ di
trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope necessarie ai fini di
una terapia medica nei territori delle parti contraenti di detti
accordi;
Vista la decisione del comitato esecutivo del 22 dicembre 1994,
riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e
sostanze psicotrope previsto dal sopraccitato art. 75;
Visto il documento della Commission on Narcotic Drugs delle Nazioni
Unite Res. n. 46/6 del 15 aprile 2003, concernente linee guida
internazionali relative ai viaggiatori in trattamento medico con
sostanze stupefacenti o psicotrope;
Considerato che le predette linee guida considerano adeguata una
prescrizione medica sufficiente a coprire trenta giorni di terapia,
fermo restando il possibile prolungamento di tale periodo di tempo,
laddove ritenuto necessario dal medico;
Considerato che il Testo unico non detta norme relative al
possesso, da parte di cittadini italiani o stranieri che devono
uscire o entrare nel territorio italiano, di medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope iscritte nella tabella II del
medesimo Testo unico, necessari per terapie esclusivamente personali;
Ritenuto di dover applicare quanto contenuto nella decisione sopra
menzionata;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. E’ approvato il certificato di cui all’allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, atto a
giustificare il possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi
iscritti nella tabella II del Testo unico, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 4, da parte di cittadini in corso di trattamento
terapeutico che hanno necessita’ di recarsi all’estero. Il
certificato e’ esibito ad eventuali controlli doganali.
2. Il certificato di cui all’allegato 1 giustifica anche il
possesso dei medicinali stupefacenti eventualmente residuati ai
cittadini residenti in Italia che rientrano nel territorio nazionale.
Art. 2.
1. Il certificato di cui all’art. 1 e’ compilato dal medico di
medicina generale, dal pediatra di libera scelta convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale o dal medico dipendente dallo stesso
Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
1. Il cittadino residente all’estero in trattamento con i
medicinali stupefacenti di cui alla Convenzione unica sulle sostanze
stupefacenti del 1961 o con i medicinali psicotropi di cui alla
Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, che intende recarsi
in Italia, deve essere munito, per poter proseguire la terapia con
medicinali in propria detenzione, di certificazione o prescrizione
medica riportante le generalita’ del paziente, la prescrizione con la
denominazione commerciale del medicinale e la denominazione e la
quantita’ totale del principio attivo, il numero di unita’
posologiche. La certificazione o prescrizione dovra’ essere
predisposta da autorita’ sanitaria competente del Paese di
provenienza e costituisce titolo alla detenzione dei medicinali nel
territorio italiano.
2. La dogana consente l’ingresso dei medicinali al seguito del
cittadino residente all’estero in arrivo sul territorio italiano,
previa verifica della regolarita’ della documentazione in suo
possesso.
3. Gli uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera del
Ministero della salute collaborano, ove ritenuto necessario, con le
autorita’ doganali ai fini della corretta applicazione del presente
decreto.
4. L’ufficio VIII della Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici del Ministero della salute rilascia preventiva
autorizzazione all’ingresso e alla detenzione dei medicinali al
seguito qualora espressamente richiesta dal Paese di provenienza,
sulla base della certificazione o prescrizione di cui al comma 1.
Art. 4.
1. Ferme restando le previsioni degli articoli 43 e 73 del Testo
unico, applicabili ai medicinali di cui all’art. 1, comma 1, le
disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessita’ di
cura una sola confezione di ciascuna preparazione medicinale
contenente sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessita’ di
cura le preparazioni medicinali indicate nell’allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 5.
1. Il presente decreto entrera’ in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2007

Il Ministro: Turco
Allegato 1

Certificazione

Allegato 2

ELENCO DELLE PREPARAZIONI MEDICINALI ESCLUSE DALLE PREVISIONI DEL
PRESENTE DECRETO (articolo 4, comma 1, lettera b)

Preparazioni medicinali contenenti:
Acetildiidrocodeina;
Codeina;
Diidrocodeina;
Etilmorfina;
Nicocodina;
Nicodicodina;
Norcodeina;
Folcodina.
Composti in associazione con uno o piu’ principi attivi non
stupefacenti e contenenti non piu’ di 100 milligrammi di dette
sostanze per singola unita’ posologica e con concentrazione totale
non superiore al 2,5% per ogni singola confezione della preparazione
medicinale stessa.
Preparazioni medicinali contenenti: Propiram in quantita’ non
superiore a 100 milligrammi per singola unita’ posologica e composto
con almeno la stessa quantita’ di metilcellulosa.
Preparazioni medicinali ad uso orale contenenti:
Destropropossifene in quantita’ non superiore a 135 milligrammi per
singola unita’ posologica o con una concentrazione non superiore al
2,5 % per ogni singola confezione della preparazione medicinale
stessa.
Preparazioni medicinali contenenti: Cocaina in quantita’ non
superiore allo 0,1% calcolata come base anidra.
Preparazioni medicinali contenenti: Oppio – Morfina in quantita’
non superiore allo 0,2 % di morfina calcolata come base anidra e
composti in associazione con uno o piu’ principi attivi non
stupefacenti e tali da rendere impossibile il recupero della morfina
con metodi estrattivi facili ed estemporanei.
Preparazioni medicinali contenenti: Difenossina in quantita’ non
superiore a 0,5 milligrammi per singola unita’ posologica in
associazione con atropina solfato in quantita’ pari ad almeno il 5%
della quantita’ di difenossina.
Preparazioni medicinali contenenti: Difenossilato in quantita’
non superiore a 2,5 milligrammi calcolati come base anidra per
singola unita’ posologica in associazione con atropina solfato in
quantita’ pari ad almeno l’1% della quantita’ di difenossilato.
Preparazioni medicinali contenenti: Oppio 10% in peso ed
Ipecacuana radice 10% in peso miscelati con l’80% in peso di altri
principi attivi non stupefacenti.

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